Piani di cottura/forni contenenti amianto
Stato della tecnica
Nei piani di cottura e nei forni o nelle loro immediate vicinanze si trovano spesso, soprattutto nel caso di apparecchi ad incasso, materiali ignifughi o per l’isolamento termico contenenti amianto quali nastri (in parte rivestiti con foglio in alluminio), corde, pannelli leggeri o pannelli in fibrocemento.
In alcuni casi, i materiali contenenti amianto si trovano anche direttamente nelle piastre di cottura (ad es. sotto forma di pannelli leggeri, distanziatori, guarnizioni, tessuti di amianto, ecc.)
Rischi per la salute
Senza lavorazione
Dipende dall'applicazione. Se il materiale è rivestito, di regola non c'è pericolo. Nel caso di materiali esposti, contenenti amianto debolmente agglomerato (come per esempio tessuti in amianto visibili dall'esterno sotto il piano cottura) si può liberare una notevole quantità di fibre (di solito grado di urgenza delle misure di risanamento di livello I).
Con lavorazione
Dipende dall'applicazione: di regola zona di pericolo rossa.
Diagnostica
Per piani di cottura/ forni antecedenti il 1990, la presenza di amianto deve essere chiarita. Spesso è possibile una valutazione tecnica dei materiali sospetti da parte di uno specialista, senza necessità di prelevare dei campioni.
Nel caso in cui i materiali suscettibili di contenere amianto non siano accessibili o visibili, il forno o il piano di cottura oggetti di indagine, devono essere indicati nel rapporto come suscettibili di contenere amianto, soprattutto quelli muniti di piani di lavoro in legno.
Bonifica/rimozione
Dipende dall'applicazione:
- Nel caso di pannelli leggeri contenenti amianto, l’ampiezza della superficie è rilevante per determinare la procedura di bonifica.
- I pannelli in cemento amianto possono essere rimossi da artigiani addestrati secondo la scheda tematica della Suva no. 33031.
- I nastri e le corde contenenti amianto devono essere rimossi conformemente alle indicazioni fornite nell’opuscolo della Suva no. 84053, rispettivamente nella direttiva Amianto CFSL n. 6503, cap. 7.6.
Smaltimento
Dipende dall’applicazione.
Osservazione generale: nella Svizzera romanda vale l'Aiuto all'esecuzione intercantonale "Smaltimento di rifiuti contenenti amianto" del dicembre 2016. Attualmente non esiste un aiuto all’esecuzione analogo per la Svizzera tedesca e il Ticino. L’UFAM sta lavorando alle prescrizioni in materia (aiuto all'esecuzione OPSR "Determinazione delle sostanze nocive e informazioni per lo smaltimento dei rifiuti edili"). Non appena queste indicazioni dell'UFAM saranno disponibili, saranno integrate nel sito di Polludoc. Fino ad allora, sono valide le vie e le procedure di smaltimento che sono prassi comune nella Svizzera tedesca, elencate nel sito di Polludoc (nessuna considerazione di particolari requisiti cantonali ad eccezione dei cantoni della Svizzera francese). Inoltre, devono essere prese in considerazione anche le schede tematiche della Suva no. 33063 e no. 33064 per quanto riguarda lo smaltimento. Le informazioni qui fornite devono quindi essere prese con cautela.