Adesivi non bituminosi / colle sintetiche
Stato della tecnica
Oltre agli adesivi bituminosi o ai classici adesivi cementizi per piastrelle, esiste un'ampia gamma di altri adesivi, in particolare a base di resine sintetiche, che possono contenere amianto. Questi includono:
- adesivi di rivestimenti resilienti di pavimenti,
- colle di parquet,
- colle di isolamenti,
- colle di moquette (riguardo alla frequenza della presenza di amianto in questo tipo di colle, attualmente le informazioni disponibili sono troppo poche per determinare se si tratta di un materiale da sottoporre sistematicamente ad analisi di accertamento di tale minerale. Pertanto, si raccomanda l’analisi di questi prodotti, nonostante ciò non corrisponda allo stato della tecnica).
In linea di principio, tutti gli adesivi da costruzione e di montaggio dovrebbero essere considerati suscettibili di contenere amianto e dovrebbero quindi essere sottoposti ad analisi (eccezione: adesivi per moquette, cfr. sopra e cfr. sezione diagnostica).
Le colle di colore bianco non sono suscettibili di contenere amianto.
Rischi per la salute
Senza lavorazione
Grado di agglomerazione dell’amianto: fortemente agglomerato.
Anche in caso di elementi danneggiati, non sussiste alcun pericolo per gli occupanti dell’edificio.
Con lavorazione
A seconda del tipo di lavorazione, in particolare in caso di levigatura o fresatura, può verificarsi un rilascio di fibre da medio ad alto (zona di pericolo rossa).
Il rilascio di fibre è probabilmente maggiore rispetto agli adesivi bituminosi.
Diagnostica
- Adesivi di rivestimenti resilienti di pavimenti: prelevare sia il rivestimento del pavimento, sia l’adesivo (eventualmente anche il sottofondo) e in prima battuta eseguire un’analisi congiunta dei due materiali (campione misto). Se è confermata la presenza di amianto, si raccomanda l’analisi separata dei due materiali.
- Colle di parquet e di isolamenti: questi materiali devono essere analizzati per verificare l’eventuale presenza di amianto.
- Colle di moquette: attualmente queste colle non vengono analizzate sistematicamente. Se sono previsti dei lavori su grandi superfici, si raccomanda di eseguire dei campionamenti.
Bonifica/rimozione
Devono essere applicate le stesse misure previste per gli adesivi cementizi di piastrelle:
- I lavori su superfici < 5m2 devono essere eseguiti da una ditta specializzata in bonifiche da amianto riconosciuta dalla Suva secondo la procedura descritta nella scheda tematica Suva no. 33077 (zona di pericolo rossa). L’unica semplificazione rispetto alla direttiva CFSL 6503 è l’utilizzo di una chiusa ad una sola camera.
- I lavori su superfici > 5m2 devono essere eseguiti da una ditta specializzata in bonifiche da amianto riconosciuta dalla Suva secondo la direttiva CFSL 6503, capitolo 7 (zona di pericolo rossa).
- Se devono essere effettuati dei singoli fori attraverso adesivi contenenti amianto, questi possono essere eseguiti da un artigiano addestrato, secondo la procedura descritta nella scheda tematica Suva no. 33067.
Smaltimento
Gli adesivi rimossi devono essere imballati in doppi sacchi e smaltiti in una discarica di tipo E.
L'UFAM sta valutando lo smaltimento tramite IIRU. Si attende una decisione definitiva da parte dell'UFAM sul metodo di smaltimento autorizzato.
In pratica, certi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani accettano adesivi contenenti amianto. Tuttavia, alcuni impianti non accettano rifiuti contenenti tale minerale. La modalità di smaltimento deve essere chiarita, caso per caso, con le autorità cantonali e con gli IIRU.
Osservazione generale: nella Svizzera romanda si applica l'Aiuto all’esecuzione intercantonale «Smaltimento dei rifiuti contenenti amianto» del dicembre 2016. Non esistono, al momento, aiuti all’esecuzione analoghi per la Svizzera tedesca e per il Ticino.
Attualmente, l'UFAM sta elaborando un documento corrispondente (aiuto all'esecuzione "Smaltimento dei rifiuti contenenti amianto" dell’OPSR).
Non appena queste informazioni saranno rese disponibili dall'UFAM, verranno integrate in Polludoc.
Fino ad allora, le indicazioni di quest’ultimo si basano sulla prassi comune nella Svizzera tedesca (non si tiene conto delle specificità cantonali, ad eccezione dei Cantoni della Svizzera romanda).
Inoltre, per quanto riguarda lo smaltimento, devono essere tenute in considerazione le schede tematiche della Suva no. 33063 e no. 33064. Le informazioni qui fornite devono quindi essere utilizzate con cautela.