Rivestimenti monostrato per pavimenti (a strisce)

Rivestimenti monostrato per pavimenti (a strisce)

Stato della tecnica

I rivestimenti monostrato per pavimenti applicati a strisce (di seguito “rivestimenti”) possono contenere amianto.

Oltre ai rivestimenti stessi, anche l’adesivo deve essere analizzato per determinare l’eventuale presenza di amianto.

Pure gli adesivi che non sono a base di bitume (cioè che non sono di colore nero) possono contenere amianto, sebbene questo sia molto meno frequente rispetto a quelli bituminosi.

Secondo alcune indicazioni, anche il Linoleum può contenere amianto. Sono in corso dei chiarimenti per determinare se questo materiale debba essere classificato anche in futuro come suscettibile di contenerlo.

In ogni caso, dall’adesivo deve sempre essere prelevato un campione, in quanto è suscettibile di contenere tale minerale (eventualmente un campione misto comprensivo del rivestimento, vedi capitolo “Campionamento”).

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Grado di agglomerazione dell’amianto: fortemente agglomerato.

Anche nel caso di singole aree del rivestimento danneggiate si può presumere che il potenziale di rilascio di fibre sia così basso che non vi è alcun rischio per la salute. Solo in caso di frequenti abrasioni meccaniche (ad es. porte che sfregano sul pavimento) sono necessarie indagini più approfondite ed eventualmente bisogna prevedere delle misure particolari.

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Generalmente le strisce dei rivestimenti possono essere staccate dal sottofondo con relativa facilità ed essere arrotolate senza rompersi. In questi casi il potenziale di pericolo (rilascio di fibre) è classificato come basso.

Anche nel caso di levigatura di adesivi bituminosi contenenti amianto si presume che il rilascio di fibre, quindi anche il rischio, siano bassi.

Solo durante la levigatura di adesivi non bituminosi contenenti amianto ci si deve aspettare un elevato potenziale di rilascio di fibre.

I rivestimenti monostrato applicati a strisce e i relativi adesivi devono essere campionati oppure essere classificati dall’esperto come contenenti amianto di default, a meno che non si possa stabilire con sicurezza, sulla base di elementi certi, che sono stati posati dopo il 1990 o che ne sono privi.

I rivestimenti e l’adesivo sottostante possono essere analizzati in laboratorio come un unico campione. In considerazione dei costi della bonifica, si consiglia di analizzare separatamente i campioni di rivestimento e di adesivo, soprattutto nel caso di quelli non bituminosi (a differenza degli adesivi bituminosi, per questi è necessaria la bonifica da parte di una ditta specializzata riconosciuta) e nel caso di grandi superfici.

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È sufficiente prelevare un unico campione per ogni tipo di rivestimento visivamente identico, anche per applicazioni su grandi superfici o nel caso lo stesso rivestimento sia presente in più locali. Se non si è sicuri che i rivestimenti siano identici, devono essere prelevati più campioni.

La rimozione dei rivestimenti (qualora gli stessi possano essere rimossi senza danneggiarli) e degli adesivi bituminosi può essere eseguita da artigiani addestrati secondo la scheda tematica della Suva no. 33049 (zona di pericolo arancione), con l’impiego di maschera FFP3, tuta di protezione, aspirazione alla fonte, zona confinata con ventilazione controllata, ecc.

Nel caso in cui il rivestimento non possa essere rimosso senza danneggiarlo gravemente o l’adesivo contenente amianto non fosse bituminoso, la loro rimozione dovrà essere eseguita da una ditta specializzata riconosciuta secondo la direttiva CFSL 6503 (zona di pericolo rossa).

L’esecuzione di singoli fori nei rivestimenti contenenti amianto può essere eseguita da un artigiano addestrato secondo la scheda tematica della Suva no. 33067.

Eccezione Ginevra: la rimozione deve, in ogni caso, essere eseguita da una ditta specializzata riconosciuta.

I rivestimenti e gli adesivi rimossi devono essere imballati in un doppio sacco e smaltiti in una discarica di tipo E.

A causa dell'elevato contenuto di materiale organico nei rivestimenti, i rifiuti non possono essere smaltiti in una discarica di tipo B.

Attualmente l'UFAM sta valutando la possibilità di smaltire i rifiuti tramite un impianto di incenerimento dedicato. Si attende una decisione definitiva da parte dell'UFAM sul percorso di smaltimento appropriato.

In pratica, in alcuni casi i rivestimenti contenenti amianto possono già essere smaltiti negli impianti di incenerimento dei rifiuti.

Tuttavia, alcuni di questi non li accettano; pertanto il loro smaltimento deve essere chiarito con il Cantone o con i responsabili dell’impianto.

Osservazione generale: nella Svizzera romanda vale l'Aiuto all'esecuzione intercantonale "Smaltimento di rifiuti contenenti amianto" del dicembre 2016. Attualmente non esiste un aiuto all’esecuzione analogo per la Svizzera tedesca e per il Ticino. L’UFAM sta elaborando le disposizioni in materia (aiuto all'esecuzione OPSR "Determinazione delle sostanze nocive e informazioni per lo smaltimento dei rifiuti edili"). Non appena queste saranno disponibili, verranno integrate nel sito di Polludoc. Fino ad allora, sono valide le vie e le procedure di smaltimento che sono prassi comune nella Svizzera tedesca, descritte nel sito di Polludoc (nessuna considerazione di particolari requisiti cantonali ad eccezione dei cantoni della Svizzera romanda). Inoltre, per quanto riguarda lo smaltimento devono essere prese in considerazione anche le schede tematiche della Suva no. 33063 e no. 33064. Le informazioni qui fornite devono quindi essere prese con cautela.

Fotografie
15 Feb 2023