Rivestimenti antirombo sotto lavandini, vasche da bagno, docce e dietro elementi metallici di rivestimento di facciate
Stato della tecnica

In passato, quale protezione contro il rumore o il rimbombo, lavandini/lavelli, vasche da bagno e docce in acciaio cromato (eventualmente smaltato), elementi metallici di rivestimento di facciate e ascensori sono stati muniti di cosiddetti rivestimenti antirombo (intonaci, vernici, rivestimenti o placche bituminose). Tutti questi rivestimenti possono contenere amianto e devono essere controllati nell'ambito di un’ispezione diagnostica della costruzione.

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Grado di agglomerazione dell’amianto: fortemente agglomerato.

Di regola si tratta di rivestimenti molto duri e resistenti (spesso anche bituminosi). Si può pertanto presumere che, durante il loro normale utilizzo essi non rappresentino alcun pericolo per la salute (il potenziale di rilascio delle fibre è molto basso).

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In caso di demolizione/ristrutturazione, i lavandini/lavelli, le vasche, ecc. possono generalmente essere rimossi in blocco senza problemi (incluso il rivestimento antirombo). Il rilascio di fibre e il rischio per la salute durante tale rimozione sono bassi e, di regola, si può fare a meno di adottare misure di protezione individuale.

Durante il trasporto, elementi in cattive condizioni o muniti di rivestimenti non bituminosi possono rilasciare fibre; pertanto dopo lo smontaggio devono essere avvolti in fogli di plastica (per il trasporto verso una zona di bonifica esterna).

La rimozione (ad esempio mediante levigatura) di questi rivestimenti comporta un elevato rilascio di fibre (zona di pericolo rossa secondo la Suva). Fanno eccezione i rivestimenti bituminosi (zona di pericolo arancione, analogamente all’adesivo bituminoso).

I rivestimenti antirombo devono essere considerati come "contenenti amianto per difetto" oppure devono essere campionati e classificati sulla base dei risultati di laboratorio.

Spesso, durante l'ispezione di un edificio, il rivestimento antirombo di vasche da bagno/docce non è accessibile. Poiché si tratta generalmente di quantità molto piccole e non vi è quasi alcun rischio, di regola non vengono ispezionate e non vengono nemmeno elencate nel rapporto diagnostico.

Beproben

Per gli elementi identici e per i rivestimenti che all’esame visivo si presentano uguali è sufficiente un unico campione.

La rimozione degli elementi muniti di rivestimenti antirombo senza che questi vengano danneggiati può essere effettuata da artigiani addestrati, senza adottare misure di protezione individuale (eccezione: rivestimenti in cattivo stato di conservazione).

In caso di rimozione di un rivestimento antirombo (ad es. tramite levigatura), il lavoro deve essere eseguito da una ditta specializzata riconosciuta in una zona esterna o in sito, all’interno di una zona di bonifica confinata (zona di pericolo rossa). Se si tratta di rivestimenti bituminosi, è possibile prendere in considerazione metodi semplificati secondo la scheda tematica della Suva no. 33049 (zona di pericolo arancione).

Di principio vale l’obbligo della separazione dei materiali, ossia i rivestimenti devono essere separati dal resto del materiale prima dello smaltimento. I rivestimenti rimossi devono essere imballati in doppi sacchi e poi smaltiti in una discarica di tipo E. Non è consentito lo smaltimento dell'intero elemento (ad es. lavandino munito di rivestimento antirombo) in una discarica, senza previa rimozione del rivestimento.

Attualmente l'UFAM sta considerando lo smaltimento tramite impianti di incenerimento dei rifiuti (IIRU) (esclusivamente materiali bituminosi rimossi) o in fonderia (elementi metallici interi, incluso il rivestimento). L'UFAM non ha ancora preso una decisione definitiva sul metodo di smaltimento adeguato. Nella pratica, alcuni dei materiali possono essere smaltiti tramite impianti di incenerimento dei rifiuti o fonderie. Tuttavia, alcuni impianti di incenerimento dei rifiuti/fonderie non accettano rifiuti contenenti amianto. La modalità di smaltimento deve quindi essere chiarita con il Cantone o con l’IIRU/con la fonderia.

Osservazione generale: nella Svizzera romanda vale l'Aiuto all'esecuzione intercantonale "Smaltimento di rifiuti contenenti amianto" del dicembre 2016. Attualmente non esiste un aiuto all’esecuzione analogo per la Svizzera tedesca e il Ticino. L’UFAM sta elaborando le disposizioni in materia (aiuto all'esecuzione OPSR "Determinazione delle sostanze nocive e informazioni per lo smaltimento dei rifiuti edili"). Non appena queste saranno disponibili, verranno integrate nel sito di Polludoc. Fino ad allora, sono valide le vie e le procedure di smaltimento che sono prassi comune nella Svizzera tedesca, descritte nel sito di Polludoc (nessuna considerazione di particolari requisiti cantonali ad eccezione dei cantoni della Svizzera romanda). Inoltre, per quanto riguarda lo smaltimento devono essere prese in considerazione anche le schede tematiche della Suva no. 33063 e no. 33064. Le informazioni qui fornite devono quindi essere prese con cautela.

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